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Come si diventa Agenti di Commercio
Per esercitare la professione di Agente di Commercio bisogna iscriversi in un apposito Ruolo tenuto dalle Camere di Commercio (L. 204 del 3/5/85). Per potersi iscrivere al ruolo bisogna avere i seguenti requisiti generali, morali e professionali:
REQUISITI GENERALI:
Cittadinanza italiana o di una degli stati membri dell' Unione Economica Europea ovvero cittadino axtracomunitario residente in Italia ed in possesso di permesso di soggiorno;
Possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (Scuola media);
Godimento dell'esercizio dei diritti civili;
REQUISITI MORALI:
Non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
Non essere sottoposto a misure di prevenzione per la lotta contro la delinquenza mafiosa;
REQUISITI PROFESSIONALI (uno dei seguenti):
Possesso di diploma di scuola di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
Aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso profesionale di qualificazione riconosciuto dalle Regioni;
Avere esperienza lavorativa di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, anche non continuativa, come dipendente con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto alle vendite, o dipendente di un ente o società del settore finanziario, creditizio o fiduciario con compiti di intermediazione finanziaria;
Essere titolare di attività commerciale come lavoratore autonomo per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, o titolare di attività artigiana di produzione e relativa vendita.
Per le società di agenzia commerciale il requisito professionale deve essere posseduto dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti in carica.
INCOMPATIBILITA':
L'iscrizione al ruolo é incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati e pubblici, ed é preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli di mediatore o comunque svolgono attività per le quali é prescritta l'iscrizione in detti ruoli.
NOTA:
L’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" entrato in vigore l'8 maggio 2010 ha soppresso il Ruolo agenti e rappresentati di commercio, mantenendo comunque l’obbligo di possedere i requisiti professionali e morali previsti dalla legge 204/85.
Per svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio bisognerà rivolgersi alle Camere di Commercio, richiedendo l'iscrizione al Registro delle Imprese e presentando le autocertificazioni che confermino il possesso dei requisiti necessari.
Art. 74, D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 (attività di agente e rappresentante di commercio)
1. Per l’attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l’attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività e svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica.
4 Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività, all’articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: “fallito” è soppressa.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)